ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL CUSCINO DI STELLE - PIETRO IADELUCA"

Statuto sociale

DENOMINAZIONE SEDE SCOPO COLORI SOCIALI

Art. 1. E’ costituita l’Associazione culturale “Il Cuscino di Stelle – Pietro Iadeluca” con sede in Pereto (AQ) – Via della Montagna n.29 – C.F. 90041700668

Art. 2. Possono far parte dell’Associazione coloro che accettano il presente statuto e che versano la quota associativa. La quota è personale e non è trasferibile ad altri.

Art. 3. Scopi dell’associazione sono: organizzazione di mostre, organizzazione di convegni, organizzazione di seminari, organizzazione di concorsi, attività formative, attività editoriali con particolare riguardo alla cultura, tutela e valorizzazione della stessa, valorizzazione del patrimonio di Pereto, della Piana del Cavaliere e dell’Abruzzo, attività di animazione ricreativa, turistica, sportiva e del tempo libero, ma soprattutto l’Associazione ha come scopo la divulgazione e la propaganda delle opere del M° Pietro Iadeluca. A tal fine si propone di:

  1. Realizzare spettacoli teatrali e operistici, inediti e non, di promuovere attività ricreative a sfondo culturale, quali seminari, viaggi, soggiorni, nonché incontri e dibattiti su tematiche riguardanti gli obiettivi dell’Associazione;
  2. Organizzare gare sportive, competitive e non, concerti di musica, riunioni dal carattere puramente ricreativo;
  3. Promuovere il turismo attraverso: passeggiate guidate di puro contatto con la natura; gite a soggetto (come ad esempio la raccolta di funghi o il birdwatching), rinvenimento di posti letto al fine di agevolare il pernottamento dei turisti; gestione di strutture comunali e/o private finalizzate al turismo.
  4. Promuovere le arti – soprattutto pittoriche, letterarie e musicali – anche attraverso mostre estemporanee e concorsi.
  5. Valorizzare il patrimonio culturale e non.
  6. Salvaguardare il patrimonio naturale del comune di Pereto.
  7. Promuovere tutte quelle iniziative che seppure non conformi a quelle precedentemente elencate, possono essere approvate dall’Assemblea, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 4. L’Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, pertanto non ha scopi né politici, né confessionali, né di lucro.

Art. 5. L’Associazione ha struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, con diritto di voto singolo per approvazione, modifica di statuto e di regolamento per la nomina degli Organi Interni. E’ esclusa ogni limitazione dei diritti degli associati a causa della temporaneità della partecipazione, salvo quanto descritto nell’articolo 10.

Art. 6. Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7. L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti all’Associazione. Delibera validamente a maggioranza assoluta. Escluso in caso di modifica dello statuto in cui è richiesta la maggioranza relativa. Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è sufficiente qualsiasi numero di soci presenti. Nelle convocazioni devono essere indicati gli argomenti all’ordine del giorno; queste devono essere inviate almeno 15 giorni prima della riunione. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente dell’Associazione o su richiesta di almeno 2/3 dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 8. L’Assemblea a maggioranza assoluta dei soci iscritti, ha la facoltà di modificare il presente statuto.

Art. 9. L’Assemblea decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti; ne elegge liberamente i membri tra i soci regolarmente iscritti da almeno 4 anni e decide le linee dei programmi dell’Associazione. Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell’Associazione, ed elegge nel suo seno, a maggioranza dei voti, un Presidente, un Segretario, un Tesoriere. E’ convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviato almeno 15 giorni prima della riunione.

Art. 11. Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell’Associazione, sulla base degli indirizzi dell’Associazione stessa. Redige ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione e il bilancio di previsione. Tiene rapporti con gli Enti Locali e con le varie istituzioni del territorio. A maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo può decidere sull’esclusione di un socio, quando danneggia materialmente e moralmente l’Associazione, viola le leggi dello stato Italiano e le norme statutarie e fomenta dissidi tra associati. Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri.

Art. 12. Il Presidente è rappresentante legale dell’Associazione, ha il potere di firma e di delega. E’ investito del potere di promuovere tutte le attività inerenti allo scopo dell’Associazione e ha la facoltà di richiedere all’assemblea per periodi di varia durata, l’assunzione di personale atto al perseguimento dell’obiettivo stabilito. Detto personale può essere associato all’assemblea solo dopo specifica richiesta, e accettazione da parte del presidente.

Art. 13. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in prima riunione, elegge un proprio Presidente. Controlla l’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e partecipa con diritto di parola al Consiglio Direttivo, a cui comunica le proprie valutazioni.

Art. 14. Tutte le cariche hanno la durata di 2 (due) anni, tranne il Presidente che, per motivi di garanzia programmatica, resta in carica 4 (quattro) anni.

Art. 15. In caso di scioglimento dell’Associazione i beni, soddisfatti ogni debito e pendenza, sono devoluti ad associazioni di analoga ispirazione culturale.

Art. 16. Il Presidente può delegare uno o più soci alla guida di uno o più settori dell’attività dell’Associazione, per un periodo determinato, stabilito dall’Assemblea (massimo 6 mesi).

Art. 17. I mezzi di finanziamento dell’Associazione sono costituiti da:

  1. offerte volontarie dei soci;
  2. contributi di fondazioni, di Enti Pubblici o Privati, di Società, di Istituzioni e persone fisiche;
  3. eventuale ricavo delle manifestazioni artistiche, sportive e culturali;
  4. altre eventuali entrate.

Art. 18. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Atto Costitutivo